SOSPESE LE TASSE NELLE ‘ZONE ROSSE’ DEL CONTAGIO, GUALTIERI HA FIRMATO IL DECRETO

DI VIRGINIA MURRU

 

Lo rende noto il comunicato stampa N. 36 pubblicato dal Mef. Nelle aree interessate dai contagi del virus sono stai sospesi i versamenti delle tasse e adempimenti tributari. Il decreto ministeriale reso esecutivo con la firma del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, interviene in merito agli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle aree interessate dai contagi, e dunque dal Decreto della Presidenza del Consiglio, che prevede misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza dal virus COvid-19.

Con tale provvedimento sono stati sospesi pertanto i versamenti delle imposte, ritenute e adempimenti tributari, per  contribuenti e imprese residenti o operanti negli undici Comuni interessati  (dei quali si riporta qui sotto l’elenco) dalle misure. Misure  che riguardano anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della Riscossione, e quelli “conseguenti ad accertamenti esecutivi”.

Il decreto che è già in corso di pubblicazione, riguarda i versamenti e gli adempimenti la cui scadenza è compresa tra il 21 febbraio e 31 marzo 2020.

Nel seguente elenco i comuni coinvolti:

LOMBARDIA
Bertonico (LO)
Casalpusterlengo (LO)
Castelgerundo (LO)
Castiglione D’Adda (LO)
Codogno (LO)
Fombio (LO)
Maleo (LO)
San Fiorano (LO)
Somaglia (LO)
Terranova dei Passerini (LO)

VENETO
Vo’ (PD)

Un estratto del  Decreto firmato dal ministro Gualtieri, del quale si riporta in calce il pdf con testo integrale.

“Nei confronti delle persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, ovvero la sede operativa nel territorio nei comuni citati (nell’allegato al testo del decreto del 23 febbraio), sono sospesi i termini dei versamenti e adempimenti tributari, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre che dagli atti previsti dall’art. 29 del decreto-legge relativo al 1° maggio 2010 n. 78 (convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) ricadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio del corrente anno e il 31 marzo.

Non si procede al rimborso di quanto già versato, precisa il decreto. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o operativa, nel territorio dei Comuni ai quali fa riferimento il comma 1.

I sostituti d’imposta avente sede legale o operativa nei suddetti comuni, non operano ritenute alla fonte per tutto il periodo di sospensione indicato.

Gli adempimenti e i versamenti interessati dalla sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”

Il decreto firmato dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

DM-Proroga-Termini-Zone-Rosse