SANZIONI PER ASSEGNI EMESSI SENZA CLAUSOLA DI “NON TRASFERIBILITA”. DECALOGO ABI

DI VIRGINIA MURRU
Le sanzioni beffa sugli assegni pagati senza la clausola di ‘non trasferibilità’, suona come un tranello, la disattenzione di un normale cittadino che, ignaro di tutto (perché di questa clausola ben pochi ne sono a conoscenza), mette il piede accidentalmente nelle sabbie mobili dell’ignoranza.
Si è semplicemente ignorata la norma antiriciclaggio, il cui contenuto evidentemente non è stato pubblicizzato con i dovuti criteri, e pertanto in molti vi sono caduti.
Risultato? Una sanzione che oscilla tra i 3 mila e i 50 mila euro, per coloro che hanno emesso un assegno senza tenere conto della clausola, e non ha importanza la garanzia della copertura, neppure se l’operazione relativa al titolo di pagamento è andata a buon fine.
Dopo qualche mese, i malcapitati si sono visti recapitare una notifica da parte del Ministero dell’Economia, tramite la Ragioneria territoriale, sezione Nucleo antiriciclaggio. La sanzione può essere di qualche migliaia di euro, ma anche più pesante, ossia di decine di migliaia di euro.. A meno che, per coloro che sono stati sanzionati con importi pesantissimi, non si opti per l’oblazione, termine ostico che significa in qualche modo ‘rottamazione’ della sanzione applicata, e ridotta a 6mila euro, da pagare però entro 60 giorni.
L’indulgenza, si fa per dire, dello Stato arriva fin qui, il resto è sdegno del consumatore covato in sordina, perché davvero questa clausola sembra un’alchimia difficile da giustificare.
Il problema sta nel fatto che, secondo la normativa in vigore dal 2007, gli assegni devono riportare la dicitura ‘non trasferibile’, almeno quelli emessi per cifre superiori a mille euro.
Il decreto legislativo che ha previsto le sanzioni, è entrato in vigore lo scorso luglio, anche se i risultati della sua applicazione stanno emergendo nelle ultime settimane. Prima della sua entrata in vigore si era stabilita una sanzione che oscillava dall’1% al 40%, in seguito alle modifiche si è passati ad un valore che va dai 3mila ai 50mila.
Usufruendo dell’oblazione, si è infine passati a 6mila euro fissi (mentre prima era il 2% dell’importo dell’assegno), questo significa che molti si ritroveranno a pagare una sanzione superiore all’importo dell’assegno stesso.
E’ chiaro che il primo impulso è quello di contestare e presentare le proprie rimostranze, nonché ragioni, agli uffici della Ragioneria competente sul territorio, dimostrando la buona fede, ossia d’essere fuori da intenti di riciclaggio.
Procedendo con queste istanze si può ottenere maggiore clemenza, con l’obbligo comunque di versare il minimo della sanzione, ridotto pure di un terzo (ovvero 2mila euro). Dipende dai casi, e dalla limpidezza dell’operazione eseguita con il titolo di pagamento.
E tuttavia il decreto legislativo 90, entrato in vigore, come abbiamo visto nel 2017, ha suscitato più di una perplessità, allertando le Associazioni dei consumatori, che hanno invitato i loro associati colpiti dagli strali della sanzione, a presentare reclamo.
Finalmente il contenuto di questo decreto è stato diffuso nel web, anche con la collaborazione di programmi televisivi. In realtà chi è incorso in questi ‘accidenti’, ha utilizzato assegni di vecchia data, precedenti al 2007, anno in cui le banche hanno cominciato ad emettere blocchetti di assegni dotati della dicitura ‘non trasferibile’.
Era in ogni caso compito della banca stessa, prima di provvedere a versare l’importo dell’assegno al beneficiario, informare l’intestatario del rischio al quale andava incontro.
Per evitare che altri consumatori, finiscano nella ‘tela del ragno’ perché non adeguatamente informati, l’Abi, sta provvedendo alla diffusione di un vademecum, pubblicato nel suo sito web, e illustrato al fine di facilitarne la comprensione.
Si tratta di una “Guida e un’info-grafica ad hoc per il web, i quali sono gli strumenti della campagna informativa messa a punto per fornire consigli pratici ai clienti sulle principali regole di utilizzo di assegni, libretti al portatore e contanti”.
Qui di seguito una sintesi, e infine il link sul vademecum illustrato diffuso tramite il sito dell’ABI.
Gli assegni bancari, circolari o postali che abbiano un importo pari o superiore a 1.000 euro, devono indicare sempre, oltre alle normali info su data e luogo di emissione, importo e firma, l’indicazione del beneficiario e in evidenza la clausola “non trasferibile”.
Tale clausola è già disponibile per legge negli assegni consegnati dalla propria banca, qualora si vogliano utilizzare assegni in ‘forma libera’, privi della dicitura (per importi inferiori a mille euro), se ne può fare richiesta alla banca, ma per ogni assegno emesso si dovrà versare un’imposta di bollo del valore di 1,50 euro, trattenuti per essere poi trasmessi allo Stato. Qualora si utilizzino libretti di assegni di vecchia data, per importi superiori a mille euro, è necessario sempre apporre la dicitura “non trasferibile”.
Per rispettare le norme antiriciclaggio è vietato accendere in forma anonima, o intestare in modo fittizio conti o libretti di risparmio (non si utilizzano nemmeno se sono stati aperti all’estero).
I libretti di deposito, che siano postali o bancari, possono essere solo nominativi. Se si possiedono ancora libretti al portatore, si ha tempo fino al 31 dicembre del corrente anno per la sua estinzione. E’ vietato trasferirli.
Per contrastare il fenomeno del riciclaggio le norme sull’uso di assegni, libretti di risparmio o deposito e contanti, sono state di recente aggiornate.
E’ vietato il trasferimento tra privati di denaro contante e titoli al portatore che superino o siano pari all’importo di euro 3.000, se le banche non fanno da tramite.
Previste sanzioni da 3.000 a 50.000 euro per violazioni della soglia di contanti e assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”.
Il divieto è applicabile anche ai trasferimenti frazionati (ad es. più assegni al portatore, anche se ciascuno è di importo inferiore ai 1.000 euro), da 250 a 500 euro per il trasferimento di libretti al portatore, e per la mancata estinzione entro il 31 dicembre 2018, dal 10 al 40% del saldo per l’utilizzo di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia, col fine di ingannare il fisco.
Ed ecco il vademecum così com’è stato pubblicato nel sito dell’ABI:
Le 10 cose da sapere e a cui fare attenzione per non sbagliarsi.
1. è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
2. gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare – oltre a data e luogo di emissione, importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;
3. le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;
4. chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
5. per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
6. è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;
7. per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;
8. in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;
9. per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;
10. per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.